ARTI DECORATIVE ITALIANE
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ARTI DECORATIVE ITALIANE ®
Associazione Professionale Insegnanti
di Ricamo, Merletto e Arti Tessili Italiane
Centro Internazionale di Formazione,
Studi e Ricerche, EDITORIA SPECIALIZZATA
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Le ARTI DECORATIVE (o ARTI MINORI), catalogate per tecnica e facenti parte della categoria delle ARTI APPLICATE, sono una serie di discipline artistiche figurative tradizionalmente legate alla realizzazione e alla decorazione di oggetti d'uso.
Con il trascorrere del tempo, l’interpretazione errata ha fatto danni devastanti al settore (in alcuni casi portando alla mortalità lavorazioni ataviche come quella del “bisso marino” che sopravvive attualmente soltanto in Sardegna). La confusione nasce soprattutto dall’errata interpretazione etimologica tra MASTRO (domne, discepolo inteso come operio specializzato, artigiano provetto che guida e dirige altri artigiani non specializzati”), che produce i propri manufatti e quindi svolge un’attività economico-imprenditoriale tutelata da altre specifiche Associazioni di Categoria, e MAESTRO (Magister, Domine, Sapiente, inteso come “conoscitore profondo di una qualche disciplina che egli possiede integralmente e che può INSEGNARE agli altri nella maniera più proficua”), che NON produce manufatti e quindi NON svolge un’attività economica imprenditoriale, bensì esclusivamente professionale intellettuale.
In ragione di ciò è dunque la figura moderna attualizzata di INSEGNANTE (o FORMATORE) (paragonabile al MAGISTER con riferimento al mondo romano con il significato di “maestro, capo, comandante”) che decide quando il discepolo (MASTRO) è pronto per avviare la sua attività, avendo esaurito tutti i suoi insegnamenti.
Il lavoro intellettuale di questi Insegnanti che tramandano i propri saperi, è riconducibile alle PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE, ovvero quelle che non hanno un proprio ORDINE PROFESSIONALE specifico di riferimento, disciplinate dalla Legge 14 Gennaio 2013 (di seguito L. 4/2013) e succ.
Prima di procedere, per una migliore comprensione di chi legge, innanzi tutto è importante chiarire la denominazione e quali professionisti possono far parte di un ORDINE PROFESSIONALE e quelli che, per legge, ne sono esclusi:
"Gli ORDINI PROFESSIONALI rappresentano forme di autogoverno dei professionisti (ingegneri, avvocati, architetti, medici, commercialisti ecc.) riconosciute dalla legge che hanno lo scopo di garantire la qualità di attività e mansioni svolte dai professionisti stessi. A ogni ORDINE lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l’ALBO con gli iscritti e di produrre un codice deontologico cui gli iscritti stessi devono attenersi". Va da sè, dunque, che l'appartenenza a un ORDINE è subordinata al titolo di studio di LAUREA o equipollente.
Dato per scontato l'assunto, per quanto riguarda quindi le professioni non regolamentate da Ordini professionali o Collegi (ovvero senza Albo), in Italia trovano una propria disciplina di riferimento nella L. 4/2013: Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Detta Legge prevede, tra l'altro, la possibilità di riunirsi in associazioni professionali.
L’Italia ha adeguato così, nel mondo delle professioni, la legislazione ai mutamenti degli ultimi decenni rispondendo agli stimoli arrivati in questo senso dall’Unione Europea.
La Legge parte dalla definizione delle professioni non ordinistiche per regolamentarne poi la formazione di associazioni professionali, la qualificazione della prestazione professionale, il sistema di attestazione, la certificazione.
La legge definisce le professioni non regolamentate nel seguente modo (art. 7, comma 2):
"L’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".
ATTENZIONE: L'art. 7, comma 2 della L. 4/2013 specifica che gli attestati rilasciati agli associati non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale, ovvero NON SONO ABILITANTI ALLA PROFESSIONE
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